Costi contabilizzati
L’articolo 32, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 33/2013, richiede la pubblicazione dei costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo, ai sensi dell’articolo 10, comma 5 dello stesso decreto. Quest'ultima disposizione, a sua volta, rinvia all’articolo 10, comma 5 del decreto legislativo n. 279/1997, che definisce i servizi erogati e i relativi costi nell’ambito di un sistema di contabilità analitica per centri di costo.
L’ANAC ha precisato che “per costi contabilizzati dei servizi erogati deve intendersi il valore monetario delle risorse direttamente e indirettamente impiegate per l’erogazione di ciascun servizio. Nelle more dell’approvazione di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), così come previsto dell’articolo 1, comma 15, della legge 190/2012, detti costi contabilizzati sono ricavabili dai sistemi di contabilità analitica.”
L’Amministrazione provinciale non ha mai adottato tale sistema di contabilità, avendo al tempo competenza esclusiva in materia contabile ed avendo sviluppato un proprio sistema normativo che non prevedeva la contabilità analitica per centri di costo. Successivamente, con l’introduzione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici l’Amministrazione provinciale si è adeguata alla cd “armonizzazione dei bilanci”, di cui al decreto legislativo n. 118/2011, che non prevede per le Regioni la contabilità analitica per centri di costo.