Accesso civico
Accesso civico
Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Esistono 2 tipi diversi di accesso civico:
a) Accesso civico semplice:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).
b) Accesso civico generalizzato:
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Amministrazione provinciale, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e Art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013).
Non sono ammesse richieste telefoniche. Il rilascio dei documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando l’Amministrazione risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei dati e documenti in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.
RIMEDI
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la trasparenza:
Responsabile della Trasparenza dell’Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano
Direttore Generale
Via Orazio 14
39100 - Bolzano
Tel. 0471 906570
Fax 0471 906795
PEC: direktion.direzione@pec.wobi.bz.it
E-Mail: direzionegenerale@ipes.bz.it
Avverso la decisione dell’Amministrazione o (in caso di richiesta di riesame) avverso quella del Responsabile per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale. E’ prevista anche la possibilità di ricorrere al Difensore civico competente (art. 5, comma 8 d.lgs. n. 33/2013).
http://www.volksanwaltschaft.bz.it/it/interlocutori/difensora-civica.asp
A chi rivolgersi:
Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano
Segreteria di direzione e pubbliche relazioni
via Orazio14
39100 Bolzano
Tel. 0471 906533
Fax 0471 906795
PEC: direktion.direzione@pec.wobi.bz.it
E-Mail: direzionegenerale@ipes.bz.it