Successione del partner/della partner nell'assegnazione
In caso di decesso dell’assegnatario/a, il suo ricovero definitivo in una residenza per anziani o in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus nonché in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere presentata entro 60 giorni la domanda di successione nell'alloggio dal coniuge, oppure dalla persona convivente "more uxorio" con il locatario da almeno due anni. Trascorso tale periodo l'alloggio risulta occupato illegittimamente.
In caso di separazione o divorzio giudiziale l’Ipes con riferimento alla successione nell’assegnazione si attiene alla decisione del giudice; in mancanza di una decisione del giudice l’appartamento viene assegnato al genitore, cui è stata affidata la prole. Lo stesso principio vale per le coppie non sposate, dove esiste una pronuncia del tribunale dei minori. Per avviare la procedura di successione nell’assegnazione è necessario, che il precedente intestatario del contratto si sia trasferito in un altro alloggio e abbia spostato la residenza anagrafica.
Successione nell'assegnazione di altre persone
In mancanza di una delle persone di cui sopra hanno diritto al subentro nell'assegnazione le sottoelencate persone nel seguente ordine:
• i figli
• i figli dei figli
• i genitori
• la/il partner convivente da meno di due anni
• i fratelli e le sorelle
• I generi e le nuore.
Figli, figlie e i genitori devono sia essere iscritti nell’elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l’abitazione in locazione nei due anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso o del trasferimento non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita. Figli/figlie dei figli/delle figlie, fratelli, sorelle, generi e nuore devono sia essere iscritti nell’elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l’abitazione in locazione nei dieci anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso o del trasferimento non hanno ancora compiuto il decimo anno di vita.
Richiesta di successione nell'assegnazione dell'alloggio e allegato alla richiesta di successione nell'assegnazione dell'alloggio da scaricare in formato PDF
Circolare informativa successione nell'assegnazione dell'alloggio in formato PDF