Accoglimento di ulteriori persone nell'alloggio
L'appartamento in affitto può essere occupato solo dalle persone iscritte nell'elenco delle persone residenti dell’IPES.
Per l’accoglimento di altre persone nell'appartamento, è necessario presentare una domanda all’IPES. La domanda di accoglimento può essere presentata per un periodo di tempo limitato o illimitato.
La persona da accogliere deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• per l’accoglimento di cittadine e cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e di apolidi devono essere rispettate le norme sull’immigrazione. Per le cittadine e i cittadini di Paesi che hanno aderito all’accordo Schengen valgono le rispettive norme sul soggiorno
• la persona da accogliere non deve avere posizioni debitorie nei confronti dell’ente locatore né essere stata oggetto, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di annullamento o revoca dell’assegnazione né aver occupato abusivamente edifici pubblici
• la persona da accogliere non deve essere titolare di diritti reali su abitazioni, né aver ceduto un tale diritto.
Le seguenti persone possono essere accolte nell’abitazione in locazione previa autorizzazione da parte dell’IPES:
• la/il partner della parte conduttrice,
• le persone che in passato convivevano con la parte conduttrice nell’abitazione in locazione e che si erano trasferite,
• persone maggiorenni con grado di parentela o affinità fino al secondo grado nei confronti della parte conduttrice o della/del partner,
• nipoti (figli/figlie di figli/figlie) minorenni della parte conduttrice o della/del partner.
Se una parte conduttrice appartenente a particolari categorie sociali vuole accogliere nell’abitazione in locazione un’altra persona appartenente anch’essa a tali categorie può essere presentata una domanda per l’accoglimento a condizione che vi sia per entrambe un parere favorevole da parte delle strutture di assistenza.
L’accoglimento della/del partner che non era stata indicata/stato indicato nella domanda di assegnazione può essere concesso solamente decorsi due anni dalla consegna dell’abitazione in locazione. Il termine di due anni non vale per abitazioni in locazione a canone provinciale e in caso di accoglimento successivo a una successione nell’assegnazione.
L’accoglimento delle persone che in passato convivevano con la parte conduttrice nell’abitazione in locazione e che si erano trasferite e/o delle persone maggiorenni con grado di parentela o affinità fino al secondo grado nei confronti della parte conduttrice o della/del partner può essere concesso a condizione che ciò non comporti un sovraffollamento dell’abitazione in locazione.
Una domanda di accoglimento può essere accolta se motivata da necessità di cura e assistenza.
Nei seguenti casi di accoglimento di persone deve essere consegnata la dichiarazione di accoglimento firmata all’IPES, in modo che la persona possa essere inserita nell’elenco delle persone residenti:
• per la/il partner della parte conduttrice in caso di matrimonio o unione civile,
• per i figli e le figlie minorenni della parte conduttrice o della/del partner,
• per i minori affidati con provvedimento dell‘autorità giudiziale a tempo pieno a una/un componente del nucleo familiare,
• in caso di nascita di figli/figlie di figli/figlie conviventi della parte conduttrice o della/del partner.
Per l’accoglimento di un cittadino straniero che non fa parte dell'Unione Europea, la parte conduttrice in base alla normativa vigente ha l'obbligo di informare le autorità di pubblica sicurezza (p.es. questura) entro 48 ore. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in caso di cessazione dell’accoglimento.
Accoglimento badante
Se per motivi di salute un membro del nucleo familiare necessita di una badante, la quale deve coabitare nell'alloggio, il grado di necessità dev'essere comprovato con rispettiva documentazione medica specialistica. L'assistenza deve essere prestata sulla base di un relativo contratto di lavoro che dev'essere presentato all'IPES. Badanti, cittadini di paesi non appartenenti all'unione europea, devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno.
Visite e ospitalità
Visite fino ad un mese devono essere comunicate. Permanenze oltre la durata di un mese devono essere autorizzate e possono essere solo concesse a parenti o affini. La permanenza può durare al massimo tre mesi; la stessa può essere prolungata su richiesta motivata per motivi familiari, di salute, di lavoro o di studio, fino ad un massimo di nove mesi.
Cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi devono essere in possesso del permesso di soggiorno per tutto il periodo. Per visite o permanenza temporanea non viene concesso il permesso di trasferimento della propria residenza anagrafica.
In nessun caso è possibile richiedere un permesso di soggiorno o il ricongiungimento familiare sulla base di un accoglimento approvato.
L'uscita della persona accolta temporaneamente è da comunicare tempestivamente.
Conseguenze legali in caso di violazioni
Inquilini che accolgono persone nel proprio alloggio senza autorizzazione o consentono a terzi di spostare la propria residenza presso l'alloggio senza autorizzazione rischiano la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.
Durate del procedimento e silenzio assenso
Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 45 giorni. Se dovessero rendersi necessari altre memorie scritte e documenti, il termine viene sospeso fino a quando il procedimento non viene concluso.
Scarichi la richiesta per l'autorizzazione all'accoglimento di ulteriori persone in formato PDF.
Circolari informativa accoglimento ulteriori persone in formato PDF
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